L'iniziativa di Serra Italia

Nasce con profonde motivazioni la Fondazione Italiana del Serra

L'iter per il definitivo varo della Fondazione Italiana del Serra è ormai giunto alla fase conclusiva, e dopo i necessari atti formali preliminari, attende ora l'approvazione di rito. Si tratta di una iniziativa di assoluta rilevanza nell'ambito della attività serrana, soprattutto in rapporto con le disposizioni che scaturiscono dall'applicazione dei nuovi accordi concordatari tra Stato e Chiesa. Proponiamo all'attenzione di tutti i soci il testo definitivo dello Statuto della Fondazio­ne, risultato di una attenta e prolungata riflessione.

 

Lo Statuto

Art.1 - E' istituita la Fondazione di Religione dei Serra Clubs Italiani, incorporati nel movimento Serra International, con sede in Genova - Piazza Matteotti n. 4.

Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo di reperire fondi con tutti i mezzi leciti, di gestire, investire ed elargire per aiu­tare il Movimento Serra Italiano nella realizzazione dei se­guenti obiettivi ed in particolare:

a)

promuovere iniziative religiose e culturali idonee ad ac­crescere la conoscenza del Movimento Serra e dei suoi sco­pi vocazionali;

b)

concorrere alla formazione spirituale e culturale dei so­ci Serrani per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti;

c)

in via eccezionale, su richiesta di un Club, elargire con­tributi a favore di:

-

seminaristi meritevoli, che non abbiano possibilità di far fronte alle spese di mantenimento in Seminario;

-

sacerdoti e religiosi in stato di assoluta indigenza e per i quali non esistano altre forme di assistenza.

Art. 3 - Per l'esercizio dell'anzidetta attività ed in genere per realizzare gli scopi del Serra, la Fondazione, pur con­servando la propria autonomia, agirà sentito il parere del­la Giunta esecutiva del C.N.I.S. con il quale si propone di armonizzare l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 4 - Sono organi della Fondazione:

1)

II Consiglio Direttivo - composto da:

-

un Past-Consigliere Internazionale Italiano del Consiglio Centrale di Serra International (più sotto indicato come Past-Trustee) iniziando dal primo che ha servito in tale in­carico.

-

il Past-Presidente del Consiglio Nazionale Italiano del Serra.

-

Immediati Past-Governatori Distrettuali, iniziando dal momento della Costituzione della Fondazione.

-

Due membri del Consiglio Nazionale Italiano del Serra. - Un membro religioso o laico designato dall'Ordinario della Diocesi in cui ha sede la Fondazione.

2)

La Giunta Esecutiva - composta dal Presidente e dai due membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti con le funzioni di Segretario e Tesoriere.

3)

Presidente della Fondazione - è il Past-Trustee; egli ha la rappresentanza legale della Fondazione e presiede sia il Consiglio Direttivo che la Giunta esecutiva.

Art. 5 - Il Presidente ed i due membri del C.N.I.S. durano in carica due anni. Il Presidente verrà sostituito automati­camente dal Past-Trustee successivo in ordine alla succes­sione in tale incarico nel Board di Serra International. I due membri di cui al 2° e 3° capoverso dell'art. 4 - 1) durano in carica fino a quando non verranno sostituiti dal succes­sivo Past-Presidente e Past-Governatore che subentrerà nel­la carica secondo il naturale susseguirsi delle cariche pre­viste dalle norme dello statuto di Serra International.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte l'anno per la normale amministrazione e la compilazione dei bilanci. Altre riunioni saranno convocate ogni qualvol­ta se ne presenti la necessità. La convocazione sarà fatta tempestivamente dal Presidente per iscritto a tutti i membri.

 

Art. 7 - Vacanze dei membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Se sí verifica una vacanza di un mem­bro del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva si pro­cederà come segue:

-

Presidente — subentra nella carica il successivo Past Tru­stee per il residuo periodo fino al termine del mandato, pro­seguendo poi nel successivo biennio di diritto.

-

Past-Governatore — subentra nella carica il Past-Go­vernatore distrettuale immediatamente precedente.

 

Per i rimanenti membri del C.N.I.S. provvede alla relativa sostituzione fino alla scadenza del mandato

 

Art. 8 - La Fondazione dispone di un patrimonio iniziale costituito da titoli garantiti dallo Stato per L. 15.000.000 (quindicimilioni). Tale patrimonio dovrà essere accresciu­to in seguito con offerte, contributi, donazioni e lasciti, pa­trimoniali mobiliari ed immobiliari.

Art. 9 - In caso di estinzione della Fondazione il patrimo­nio sarà devoluto in favore della Conferenza Episcopale Italiana per le sue opere vocazionali.

 

Note aggiuntive allo Statuto della Fondazione dei Serra Clubs Italiani

Con apposito statuto approvato dal C.N.I.S. viene costitui­ta la Fondazione dei Serra Clubs Italiani. Tale Fondazione sarà alimentata come segue:

a)

con lasciti, donazioni, elar­gizioni ecc.;

b)

con le residue disponibilità finanziarie di ogni singolo Distretto al termine di ogni esercizio sociale;

c)

con il contributo di L. 10.000 a carico di ogni socio dei Serra Clubs italiani per l'anno sociale 1985/1986 e che do­vrà essere raccolto e versato da ogni singolo Distretto, 1 Tesoriere della Fondazione entro il 28/2/1986 costituendo così il fondo iniziale di circa    15.000.000; d) con il contributo di L. 5.000 a carico di ogni socio dei Serra Clubs ita­liani a decorrere dall'anno sociale 1986/1987 ed esercizi suc­cessivi e che dovrà essere raccolto e versato da ogni singo­lo distretto al Tesoriere della Fondazione entro il 31 otto­bre di ogni anno sociale; e) con invito ad ogni serrano a chiedere che la sua memoria venga ricordata con lasciti e donazioni alla Fondazione. La Fondazione diventerà ope­rante per quanto riguarda gli esborsi di sua competenza con l'esercizio sociale 1990/1991.

Eventuali variazioni delle entrate della Fondazione saran­no successivamente stabilite dal C.N.I.S.